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  • Qual è la differenza tra la revisione e il tagliando?

    Revisione e tagliando non sono la stessa cosa. La revisione è un controllo obbligatorio previsto dal Codice della Strada e viene eseguito dalla Motorizzazione Civile o da officine autorizzate, con il quale si controlla e certifica che il veicolo sia idoneo a circolare in tutta sicurezza e che i parametri di rumorosità e consumo siano all’interno dei limiti di legge. Il tagliando è invece il controllo previsto dalle varie case automobilistiche, al fine di controllare lo stato di usura delle componenti meccaniche e elettroniche dell’auto. 

    In pratica: la revisione ha scadenze temporali indicate dalla legge, mentre il tagliando ha scadenze chilometriche determinate dal produttore.

 

  • Quali sono le scadenze per la revisione auto?

    La revisione auto va fatta entro 4 anni dall’immatricolazione del veicolo, la prima volta, e ogni 2 anni per le volte successive. Queste scadenze sono valide non solo per le auto, ma anche per moto, scooter, camper, furgoni, camion e rimorchi non superiori a 3,5 tonnellate. Per questi ultimi, per i Taxi, NCC e per i veicoli con più di 9 posti (minibus, autobus) la revisione deve essere fatta ogni anno.

 

  • Quali controlli vengono effettuati?

    La revisione serve a verificare che le condizioni di omologazione iniziale dell’auto siano mantenute nel tempo. I controlli della revisione verificano: le luci, il sistema frenante, gli avvisatori acustici, triangolo e ruota di scorta, le ammaccature e le corrosioni del veicolo, il numero di telaio, eventuali perdite di olio o liquido di raffreddamento, l’omologazione della marmitta, vetri e specchietti, le condizioni delle sospensioni e dei pneumatici, la conformità alla legge delle emissioni di Co2 e di rumorosità.

    Al termine della revisione viene rilasciata un’etichetta con scritto “REGOLARE” da applicare sulla carta di circolazione se il veicolo era conforme.

 

  • Cosa succede se l’auto non passa la revisione?

    Se il veicolo viene considerato fuori dai parametri di legge la revisione ha un esito negativo. In questo caso sull’etichetta può essere scritto “RIPETERE“, oppure “SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE”. Nel primo caso il veicolo può circolare un mese, entro il quale dovrà fare le riparazioni riportate nell’etichetta e sottoporsi a nuova revisione presso lo stesso centro che ha emesso l'esito negativo oppure presso la Motorizzazione Civile. Se il veicolo è sospeso, invece, vuol dire che le condizioni del veicolo sono gravi e la circolazione è consentita solo fino all’officina che effettuerà le riparazioni necessarie.

 

  • In quali sanzioni si incorre circolando con un veicolo non revisionato?

    Premesso che, circolando con un veicolo non in regola con la revisione periodica, nel malaugurato caso di sinistro stradale, la cui responsabilità sia del conducente di tale veicolo, la compagnia assicuratrice provvederà a risarcire il danno all’altra parte danneggiata, richiedendo il rimborso di quanto erogato, all’assicurato stesso proprietario di tale veicolo ritenendolo non idoneo alla circolazione.

     

    Chiunque circoli con un veicolo che non abbia effettuato la revisione è soggetto, in caso di fermo da parte delle forze dell'ordine, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra € 159,00 e € 639,00. La sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta, in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. La circolazione del veicolo è consentita solo al fine di recarsi presso il Centro revisione (UMC od officina autorizzata) per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.842 a € 7.369. All'accertamento della violazione, consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

 

Schema riassuntivo delle sanzioni applicabili:

 

NORMA VIOLATA SANZIONE PRINCIPALE SANZIONE ACCESSORIA
Circolazione di veicolo con omessa revisione (Art.80-c.14) da €159,00 a €639,00 Sospensione del veicolo dalla circolazione mediante annotazione sul documento di circolazione da parte dell'organo accertatore.
Circolazione di veicolo con omessa revisione straordinaria (Art.80-c.14) da €159,00 a €639,00 Sospensione del veicolo dalla circolazione mediante annotazione sul documento di circolazione da parte dell'organo accertatore.
Circolazione di veicolo con ripetuta omissione di revisione (Art.80-c.14) da €318,00 a €639,00 Sospensione del veicolo dalla circolazione mediante annotazione sul documento di circolazione da parte dell'organo accertatore.
Uso di falsa attestazione di revisione (Art.80-c.17) da €398,00 a €1.596,00 Ritiro della carta di circolazione
Circolazione di veicolo sospeso dalla circolazione (Art.80-c.14) da €1.842,00 a €7.369,00 Ritiro della carta di circolazione e fermo amministrativo di 90 giorni

 

 

  • Ho eseguito la revisione in ritardo ripetto alla scadenza. Rischio una sanzione retroattiva?

    ASSOLUTAMENTE NO. Non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui abbiate ritardato a sottoporre a prova di revisione il vostro veicolo. L'importante è averlo comunque revisionato.

    Il discorso cambia completamente nel caso in cui veniate fermati con la revisione scaduta e l'organo accertatore verifica che ANCHE la PRECEDENTE non è stata eseguita; in quel caso si applica una sanzione pecuniaria che raddoppia l'importo da pagare.

 

  • Libretto di circolazione: Cos'é

    La carta di circolazione è quel documento che viene rilasciato dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel libretto di circolazione, infatti, che è nominativo (cioè rilasciato a nome di chi si dichiara proprietario del veicolo), sono riportati tutti i dati tecnici e di identificazione del mezzo, le generalità del proprietario e gli esiti delle revisioni periodiche.

 

  • Quando si revisiona l'Impianto a GPL?

    La bombola del Gpl può essere usata fino al 31 dicembre del decimo anno d'installazione e collaudo dell'impianto, dopo di che va sostituito la bombola da un'installatore specializzato e ricollaudato l'impianto presso la Motorizzazione Civile.

 

  • Quando si revisiona l'Impianto a METANO?

    A seconda del tipo di bombole installate, tali verifiche vanno effettuate ogni 4 o 5 anni:

    Bombole di omologazione nazionale (DGM), tipicamente installate sui veicoli trasformati – debbono essere controllate ogni 5 anni facendo riferimento alla data di costruzione o dell’ultima revisione delle bombole stesse.

    Bombole di omologazione internazionale (R110), tipicamente installate sui veicoli omologati dal costruttore – debbono essere controllate ogni 4 anni a partire dalla data di immatricolazione del veicolo (Circolari Ministero Trasporti prot. n. 131_MOT2C e 3171_MOT2C).

 

  • E’ possibile eseguire in Italia la revisione per un veicolo immatricolato all’estero?

    No, in Italia non è possibile revisionare autoveicoli immatricolati in Stati esteri, anche se facenti parte della Comunità Europea.