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Il Codice della Strada (art. 80) prevede che i veicoli a motore (ed i loro rimorchi)
durante la circolazione siano tenuti in condizioni di massima efficienza, in modo da
garantire le condizioni di sicurezza, silenziosità e rispetto dei limiti di emissione dei
gas di scarico.

Come funziona


Il Regolamento di esecuzione e attuazione al CdS indica gli elementi sui quali deve
essere effettuato il controllo tecnico periodico da parte dell’Ufficio della
Motorizzazione Civile (UMC) o delle officine autorizzate.
I principali elementi oggetto di revisione sono:
• dispositivi di frenatura (freno a mano, di servizio);
• sterzo (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico);
• visibilità (vetri, specchietti, lavavetri);
• impianto elettrico (proiettori, luci, indicatori);
• telaio (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio);
• effetti nocivi (rumori, gas di scarico);
• identificazione del veicolo (targa, telaio);
• altri equipaggiamenti (avvisatore acustico, cinture anteriori e posteriori ove
siano previste).


I controlli elencati (tranne quelli che richiedono l’utilizzo di apposite attrezzature,
ad es.: banco prova freni, analizzatore di scarico, ecc.) si effettuano in modo
prevalentemente visivo, senza smontaggio di parti o componenti del veicolo.
A seguito della verifica tecnica, viene rilasciata un'etichetta adesiva (riportante
l'esito della revisione) da apporre sulla carta di circolazione.
In caso di esito negativo, viene indicato il termine “ripetere”, si dovranno eseguire le opportune
riparazioni degli impianti indicati come non efficienti, ed effettuare una
nuova revisione entro un mese.

 

 

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